REGOLAMENTO DELLA RESIDENZA PER ANZIANI

REGOLAMENTO INTERNO DI GESTIONE
(approvato con Deliberazione n. 03 del 20 aprile 2015)

I - CARATTERISTICHE UTENTI

Articolo 1
L’I.P.A.B. «OSPEDALE DI CARITÀ» con sede in Villafalletto, via Roma n. 9, si articola in due nuclei:
1- Residenza Assistenziale (R.A.) Pensionato con n. 43 posti letto
2- Residenza Assistenziale Flessibile (R.S.A.) con 20 posti letto
Articolo 2
La Casa di Riposo «Ospedale di Carità» è una struttura integrativa o sostitutiva nell’ambito familiare destinata ad ospitare, anche per periodi di tempo limitati, persone normalmente in età avanzata che, per le loro condizioni psicofisiche di parziale autosufficienza, non sono in grado di condurre una vita autonoma o che, essendo autosufficienti, per loro scelta preferiscono avere dei servizi collettivi anziché gestire in maniera autonoma la propria abitazione e la propria vita. Nella struttura «Ospedale di Carità» possono essere ospitate anche persone in età non pensionabile che si trovino in condizione di incapacità a condurre una vita autonoma oppure abbiano necessità momentanea di servizi e assistenza non garantiti in ambito familiare.

II - PROCEDURE D’INGRESSO

Articolo 3
Per essere ospitati nella Casa di Riposo “OSPEDALE DI CARITÀ“ è necessario presentarsi di persona o tramite i propri parenti alla segreteria dell’Istituto per un colloquio informativo e per la compilazione della Richiesta di inserimento corredata da specifica “Valutazione funzionale globale” redatta dal medico curante su apposito modello. La data di presentazione, certificata da timbro e data, della Richiesta di cui sopra è l’unico elemento che dà l’ordine di ammissione in Istituto rispettivamente al nucleo richiesto.
I cittadini nativi di Villafalletto o che, al momento dell'ingresso presso la struttura, risultano essere residenti da almeno cinque anni, hanno precedenza nell’ammissione nella Casa di Riposo. Nella Richiesta di inserimento il richiedente dovrà autorizzare l’Ente al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003, per tutte le casistiche e l’utilizzo per il fine relativo al ricovero e la permanenza in Struttura.
Dagli esiti della “Valutazione funzionale globale” l’Ospite sarà assegnato, a insindacabile giudizio dell’Ente, ad uno dei nuclei (R.A. o R.S.A.) presenti nella struttura Gli Ospiti cui viene riconosciuta invalidità al 100% sono inseriti d’ufficio nel nucleo R.S.A. privata.
Articolo 4
Prima dell’ingresso in struttura l’Ospite è tenuto :

  • a) a produrre fotocopia della lettera di dimissioni qualora l’Ospite venga inserito dopo un ricovero ospedaliero;
  • b) a produrre certificato medico attestante l’esenzione da malattie infettive;
  • c) a produrre relazione medica dal quale risulti l’eventuale terapia in atto ;
  • d) a presentare certificati di nascita e di stato di famiglia o autocertificazioni equipollenti;
  • e) a presentare la tessera sanitaria, l’eventuale tesserino di esenzione dal pagamento del ticket, la fotocopia del codice fiscale e un documento di identità valido;
  • f) a sottoscrivere il “Contratto di inserimento in struttura”. Nel caso in cui l'Ospite non abbia la capacità di agire, il Contratto dovrà essere sottoscritto, in nome e per conto suo, dal tutore o dall’amministratore di sostegno.
  • g) a versare, a titolo di cauzione, una mensilità corrispondente alla tariffa mensile del posto occupato nel nucleo al momento dell'ingresso in struttura

Articolo 5
I parenti/tutori/amministratori di sostegno tenuti agli alimenti e individuati ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile devono sottoscrivere il Contratto di inserimento in qualità di Terzo Obbligato. Devono altresì sottoscrivere il Contratto di inserimento in qualità di Terzo Obbligato anche le persone, conoscenti e/o amici ovvero coloro che in seguito a formale incarico da parte dell'Autorità Giudiziaria in qualità di Tutore, Amministratore di sostegno o comunque individuabile con altra figura in ogni caso responsabile nei confronti dell'ospite.
Articolo 6
L’Ospite, all’atto dell’ingresso in struttura, deve disporre di un corredo personale sufficiente.
Articolo 7
Al momento dell’ammissione verrà consegnata all’Ospite copia del presente Regolamento di Gestione e della Carta dei Servizi che comunque sono esposti nei reparti della struttura.
Articolo 8
Per ogni Ospite viene istituita una “cartella personale“ nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 relativo alla privacy, suddivisa in due parti:
a) “amministrativa“ da conservare presso l’Ufficio di Segreteria contenente i dati anagrafici, amministrativi, contabili e documenti valutativi dello stato di salute dell’interessato.
b) “sanitaria“ -predisposta esclusivamente dal medico e dal personale responsabile- da tenere in reparto contenente i dati sanitari dell’interessato e un “diario infermieristico“ che testimonia i vari interventi eseguiti nei confronti dell'Ospite.

III - CAMERE

Articolo 9
La Residenza per Anziani “Ospedale di Carità“ dispone di camere a due letti e di camere singole già arredate con armadi, letti, tavolini, sedie ecc., con annessi servizi igienici.
Articolo 10
All’Ospite è data la possibilità di personalizzare la propria camera, portando con sé oggetti e suppellettili personali, nel rispetto dei diritti e delle esigenze del compagno/a di camera.
Gli oggetti di proprietà privata dovranno essere rimossi entro cinque giorni dalle dimissioni dell’Ospite. In assenza di disposizioni e trascorso tale termine, l’Ente si ritiene autorizzato, dalla sottoscrizione del Contratto, alla rimozione degli oggetti personali che verranno radunati e depositati in locali all'interno della struttura a disposizione dei parenti per il loro ritiro.
In caso di decesso si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 45 del presente Regolamento
Articolo 11
L’Ospite, al momento dell’assegnazione della camera, si impegna a:
1. osservare le regole di igiene dell’ambiente, nonché quelle della convivenza e della vita di relazione;
2. mantenere in buono stato la camera, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano installate, di adeguarsi alle richieste dei responsabili operativi della struttura e di garantirne la perfetta utilizzazione;
3. segnalare ai responsabili di settore l’eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature idrauliche ed elettriche della camera;
4. consentire al personale di servizio e a qualsiasi altra persona incaricata dall’Ente, di entrare nella camera per provvedere alle pulizie, ai controlli ed alle eventuali riparazioni.
Articolo 12
L’Ospite è tenuto a risarcire all’Ospedale di Carità i danni arrecati per propria incuria o per trascuratezza.
Articolo 13
È fatto divieto di ospitare nella propria camera, anche per una notte sola, persone estranee, qualunque sia il legame di parentela o di amicizia con l’Ospite; eventuali eccezioni debbono essere autorizzate dalla Direzione della struttura.
Articolo 14
La Direzione dell’Ente ha la facoltà di trasferire l’Ospite, dopo aver informato lo stesso ed i suoi parenti/tutore/amministratore di sostegno, in una camera diversa da quella assegnata al momento dell’ingresso, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze della vita comunitaria o dalle mutate condizioni sanitarie dell’Ospite.

IV - VITTO

Articolo 15
Il vitto è a carattere familiare.
La lista giornaliera dei cibi viene predisposta dalla direzione dell’Ente in collaborazione con il personale preposto al servizio di cucina. Il vitto viene somministrato in base ad apposite Tabelle Dietetiche approvate dal competente S.I.A.N. (Servizio Igiene Alimenti Nutrizione) territoriale. I pasti vengono consumati dagli Ospiti nei refettori previsti all’interno della struttura. Non è ammesso in alcun modo l’introduzione di generi alimentari senza l’autorizzazione del Medico curante o del personale infermieristico. Tutti gli alimenti che verranno rinvenuti negli armadi, comodini o tavoli verranno prelevati dagli operatori assistenziali in servizio o dal personale infermieristico e riconsegnati, non appena possibile, ai parenti dell’Ospite.
Articolo 16
Eventuali diete particolari dovranno essere giustificate da apposita documentazione medica. ll Servizio ristorazione dell’Ente provvederà quindi all’adeguata preparazione dei cibi per le persone con problemi ed intolleranze.
Articolo 17
La colazione viene servita alle ore 08,00; il pranzo alle ore 12,00; la cena alle ore 18,15. In casi particolari può essere autorizzato il servizio in camera.
Articolo 18
I parenti dell’Ospite possono consumare pranzo e cena nella struttura qualora l’Ospite lo desideri -al fine di mantenere saldi e costanti i rapporti affettivi con i propri familiari-, corrispondendo l’importo come da tariffa per la giornata alimentare.
Non sono ammessi i parenti degli Ospiti in refettorio durante i pasti, salvo autorizzazione della Direzione per giustificato motivo. L'assistenza al pasto viene effettuata dal personale in turno e dal servizio di Volontariato con cui l'Ente ha stabilito la convenzione. In caso di necessità, l'imboccamento deve essere effettuato da personale qualificato.

V - RETTE

Articolo 19
L’Ospite è tenuto al pagamento della retta mensile, stabilita periodicamente con deliberazione del Collegio Commissariale dell’Ospedale di Carità; la deliberazione, avrà effetto dal 1° del mese successivo a quello in cui è stata assunta.
La retta potrà essere variata nel corso della permanenza presso la struttura qualora lo stato psicofisico dell’Ospite mutasse e si rendesse necessaria - ad insindacabile giudizio dell’equipe multidisciplinare interna - l’erogazione di prestazioni di tipo assistenziale e sanitario diverse da quelle previste all’ingresso in struttura e/o per trasferimento in altra camera o reparto. L’Ente si impegna a comunicare verbalmente, in sede di Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.), ai contraenti la nuova situazione creatasi trasmettendo successivamente comunicazione scritta agli stessi.
Per gli Ospiti inseriti in posto convenzionato con l’A.S.L. la comunicazione riguardo alla valutazione dell’aggravamento dello stato di salute avviene tramite l’Unità di Valutazione Geriatria dell’A.S.L. competente direttamente alla famiglia/tutore/amministratore di sostegno.
Eventuali aggiornamenti dell’importo della retta saranno comunicati in forma scritta al contraente entro i trenta giorni successivi alla data di esecutività della deliberazione dell’Ente. Sono praticate differenti categorie di rette base, in rapporto al nucleo R.A., ed R.S.A. privata mentre per gli ospiti del nucleo RSA in regime di convenzione la quota giornaliera viene stabilita dalle Dgr in vigore in corrispondenza del livello di intensità assistenziale stabilita dall’U.V.G..
Alla retta base si applicano, se dovute, le maggiorazioni per camera singola e per servizi usufruiti a domanda oppure la riduzione riservata agli Ospiti nativi di Villafalletto o che, al momento dell’ingresso presso la struttura, risultano essere residenti in Villafalletto da almeno cinque anni.
L'Ospite che al momento dell'ingresso in struttura o che nel corso della sua permanenza non avesse mezzi economici sufficienti per potere pagare la retta mensile, potrà rivolgersi ai Servizi Sociali territorialmente competenti per potere avviare l'iter ed accedere ad eventuali prestazioni economiche.
In osservanza allo Statuto dell’Ente :omissis "Art 2 - Di accogliere nel reparto già allestito in parte ed in parte in allestimento denominato «Casa di Riposo per persone anziane» gli ammalati cronici, gli invalidi e i pensionati di ambo i sessi, dietro pagamento di una retta, se in condizioni di possibilità economiche proprie o dei familiari, e gratuitamente se nell'indigenza o comunque in stato di vera necessità. omissis, la Direzione, sentito il parere del Collegio Commissariale, potrà valutare casi particolari non previsti nei commi precedenti.
Articolo 20
La retta dà diritto a godere del vitto, dell’alloggio, del riscaldamento e di tutti i servizi generali e collettivi erogati dall’Ente.
Articolo 21
La retta, così come dovuta, deve essere pagata esclusivamente alla Tesoreria dell’Istituto mediante accreditamento sul conto corrente bancario intestato all’Ospedale di Carità di Villafalletto, entro e non oltre il sesto giorno del mese di riferimento per gli Ospiti del nucleo R.A. e R.S.A. privata, ed entro il sesto giorno del mese successivo a quello di riferimento per gli Ospiti in regime convenzionato.
Articolo 22
Qualora l’Ospite lasci la struttura volontariamente, deve dare un preavviso di 15 giorni; In caso di trasferimento permanente o decesso la corresponsione della retta cesserà a partire dal giorno successivo a quello in cui l’ospite lascia la struttura; in caso di assenze temporanee il posto letto viene mantenuto dietro corresponsione della retta con la decurtazione di € 8,00/gg a partire dall’undicesimo giorno di assenza fino al giorno in cui l'evento cessa. Per gli ospiti della struttura in regime di convenzione con l’ASL territoriale vige lo stesso regolamento riferito alla parte di quota sociale.
Articolo 23
La retta completa decorre dalla data di decorrenza del Contratto di inserimento fino al giorno delle dimissioni, trasferimento o decesso secondo il dettato dell’Art. 22.
articolo 24
In casi particolari e motivati l’Ospite può essere eccezionalmente autorizzato, ed in via provvisoria, ad occupare da solo camere a due letti. In tal caso la retta ordinaria verrà maggiorata del 70%.

VI - ORARI

Articolo 25
L’Ospite gode della massima libertà. Le eventuali limitazioni sono esclusivamente imposte dallo stato di salute come risultante dai documenti di cui all'art. 8 punto b). L’Ospite può entrare ed uscire dalla struttura, previo avviso al personale, e può ricevere visite dalle ore 08,00 del mattino fino alle ore 20,00 della sera di ogni giorno, evitando di recare disturbo agli altri Ospiti, specialmente nelle ore di riposo e durante i pasti.
articolo 26
L’Ospite deve osservare il silenzio nei seguenti orari:
a) nei locali comuni dalle ore 23,00 alle ore 06,00;
b) nella propria camera dalle ore 13,30 alle ore 15,00 e dalle ore 21,00 alle ore 07,00.

VII - ATTIVITA’ ASSISTENZIALE

Articolo 27
Nella residenza “Ospedale di Carità” di Villafalletto viene fornita agli Ospiti:
a) assistenza alberghiera comprensiva di alloggio, vitto, biancheria piana , stoviglie e posate per i pasti;
b) assistenza infermieristica diurna;
c) assistenza tutelare diurna e notturna alla persona;
d) attività di animazione anche con la collaborazione del volontariato.
Articolo 28
Nella struttura non è ammessa la presenza di persone estranee che prestino assistenza socio sanitaria all’Ospite. In caso di Ospite che per il suo particolare stato di salute versi in gravi condizioni, i parenti possono assisterlo concordando gli orari con la Direzione che provvederà ad autorizzarli.
Articolo 29
La struttura non si assume alcun onere per prestazioni medico-farmaceutiche specialistiche ed ospedaliere a favore degli Ospiti e declina ogni responsabilità per l’assistenza infermieristica praticata agli Ospiti da persone non autorizzate. I presidi sanitari particolari sono a carico dell’Ospite. Le attività assistenziali vengono espletate attraverso appositi protocolli già regolarmente approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

VIII - RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE

Articolo 30
Il Consiglio di Amministrazione, con propria motivata deliberazione, provvede a nominare il responsabile della programmazione e della organizzazione delle attività che si svolgono all’interno della Struttura, nonché del coordinamento con gli altri servizi zonali e della verifica e controllo di gestione dei programmi attuali.

IX - SERVIZI VARI

Articolo 31
Il servizio telefonico è garantito a mezzo di telefono personale di cui le camere vengono dotate su richiesta dell'interessato. L’Ospite può essere autorizzato a telefonare dagli apparecchi dell’Ente.
Articolo 32
Nella propria stanza è consentito l’uso di apparecchi audiovisivi che potranno essere collegati all’impianto di antenna centralizzata, ove esista la possibilità di allacciarsi. In tutti gli altri casi si dovrà far uso di antenna interna. Il canone di abbonamento alla RAI è versato cumulativamente dall’Ente. L'utilizzo non deve arrecare disturbo o fastidio agli ospiti compagni di camera.
Articolo 33
L’uso degli ascensori richiede particolare attenzione e rispetto delle norme di sicurezza. In particolare:

  • - non si deve premere il pulsante quando segna “occupato”;
  • - non si deve entrare in cabina in numero superiore a quello permesso dalla portata;
  • - non si deve tentare di aprire la porta prima che la cabine si sia fermata al piano;
  • - è sconsigliato l’uso dell’ascensore a persone che non sono in grado di eseguire le manovre necessarie;
  • - deve essere data precedenza al personale nelle ore in cui gli ascensori servano per il servizio agli ammalati o ai piani.

X - RAPPORTI OSPITE-PERSONALE

Articolo 34
Tutti gli Ospiti dell’Ospedale di Carità hanno diritto ad un trattamento professionale, di rispetto e cortesia, soprattutto quando gli stessi hanno la necessità di essere aiutati nelle funzioni della vita quotidiana.
Articolo 35
Il personale di assistenza riceve precise disposizioni alle quali deve scrupolosamente attenersi: il personale non è autorizzato a gestire denaro o valori per conto degli Ospiti, né di conservare presso di sé preziosi, libretti di banca o quant’altro. Al personale non deve essere data alcuna gratificazione economica per i servizi prestati agli Ospiti.
Articolo 36
L’attività a favore degli Ospiti viene attuata tramite progetti individualizzati. L’elaborazione dei progetti deve evidenziare:

  • a) i problemi ed i bisogni emergenti;
  • b) la programmazione di interventi specifici dei vari operatori;
  • c) le verifiche periodiche, con eventuale aggiornamento dei progetti.
  • Se necessario vengono stabiliti degli incontri tra i rappresentanti dell’Ente e gli Ospiti ( o parenti di questi ), per affrontare ed insieme cercare di risolvere i problemi che via via possono presentarsi.

Articolo 37
L’Ospite non può chiedere al personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di servizio e non deve fare pressioni per ottenere trattamenti di favore. Deve mantenere con il personale rapporti di rispetto e comprensione. Nel caso debba avanzare delle richieste straordinarie o segnalare inadempienze nel servizio, può rivolgersi ai responsabili o alla direzione dell’Ente.

XI - MEDICO RESPONSABILE

Articolo 38
L’Ospite deve comunicare, al momento dell’ingresso in Struttura, il nome del proprio medico di base il quale deve garantire l’assistenza medica per il proprio assistito.

XII - ALTRE FIGURE SANITARIE

Articolo 39
L’assistenza infermieristica viene garantita dal personale della struttura eventualmente integrata da personale dell’ASL presente sul territorio. L'Ente garantisce assistenza fisioterapica e sostegno psicologico. Inoltre offre un servizio di animazione attraverso la figura dell'educatore. A disposizione degli Ospiti, l’Ente mette a disposizione una palestra attrezzata. Gli infermieri professionali ed il terapista della riabilitazione di norma attuano i trattamenti di competenza sulla base delle indicazione del medico di base o dello specialista.

XIII - NORME DI INTERESSE GENERALE

Articolo 40
Ai fini della prevenzione degli incendi, gli Ospiti sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni affisse all’interno di ogni camera e, in particolare:

  • a) a non fumare e a non fare uso di fiamme libere, come fornelli o stufe di qualsiasi tipo;
  • b) a non gettare nei cestini materiale infiammabile;
  • c) a non utilizzare apparecchi elettrici personali o piccoli elettrodomestici, senza averne avuto l’autorizzazione;
  • d) in caso di emergenza (presenza di fumo o incendio in atto) l’Ospite deve immediatamente avvisare il personale di servizio che è stato istruito per operare in caso di incendio.

Articolo 41
L‘Ente non si assume alcun tipo di responsabilità per furto, incendio o danneggiamento di cose di proprietà dell’Ospite. L’Ente altresì non si assume alcuna responsabilità per incidenti fortuiti in cui possa eventualmente incorrere l’Ospite né per atti pregiudizievoli a danno di terzi eventualmente compiuti dall‘Ospite stesso.

Articolo 42
All’Ospite è fatto divieto di :

  • a) stendere alle finestre capi di biancheria;
  • b) tenere vasi di fiori ed altri oggetti sui davanzali, se non in condizioni di effettiva sicurezza;
  • c) tenere in camera cibi o bevande non autorizzate;
  • d) usare apparecchi rumorosi che possano arrecare disturbo agli altri Ospiti;
  • e) gettare rifiuti ed acqua dalle finestre;
  • f) vuotare nel water, nel bidet o nel lavabo qualsiasi materia grassa o di altra natura, tale da otturare o nuocere al buon stato delle condutture.

XIV - DIMISSIONI ED ALLONTANAMENTO DELL’OSPITE

Articolo 43
L’Ospite autosufficiente può lasciare volontariamente l’Ente in qualsiasi momento
Articolo 44
La direzione dell’Ente, sentito il parere del responsabile di settore, può chiedere al Presidente dell’Ente l’adozione del provvedimento di allontanamento dell’Ospite, qualora questi :
a) tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria;
b) commetta gravi e ripetute infrazioni al regolamento interno;
c) sia moroso nel pagamento della retta.
Articolo 45
In caso di decesso dell’Ospite, gli effetti personali e quant’altro di proprietà del defunto, vengono consegnati ai parenti o ai chiamati all’eredità opportunamente identificati. Qualora manchino o non si presentino aventi diritto, i cespiti ereditari saranno consegnati al curatore dell’eredità giacente nominato dall’Autorità Giudiziaria, a norma dell’art. 528 del Codice Civile.

XV - ATTIVITA’OCCUPAZIONALI

Articolo 46
L’Ospite può dedicarsi ad attività occupazionali sia all’interno dell’Ente, sia all’esterno. Le attività occupazionali possono essere rivolte a titolo di volontariato a favore di persone o a favore dell’Ente. In ogni caso l’apporto collaborativo dell’Ospite deve essere a titolo gratuito.

XVI - ASSISTENZA RELIGIOSA

Articolo 47
Le pratiche religiose per gli Ospiti sono facoltative. Ogni Ospite può farsi assistere dai ministri del culto al quale appartiene. Nell’ambito della Residenza per Anziani "Ospedale di Carità" di Villafalletto vi è storicamente una cappella adibita al culto cattolico. L’assistenza viene prestata personalmente da Sacerdoti dell’Unità Pastorale del Maira.

XVII - DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO

Articolo 48
L’Ente incoraggia forme di collaborazione, singole od organizzate, con le finalità previste dalle normative regionali. La prestazione volontaria non obbliga l’Ente ad alcun impegno economico, salvo eventuali rimborsi spese qualora sia ritenuto utile nell’interesse dell’Ente e preventivamente autorizzato. Nell’ambito dell’Ente viene riservato apposito spazio per le riunioni e gli incontri dei volontari con gli Ospiti. I volontari debbono agire nell’ambito di programmi concordati con la Direzione e si debbono astenere da ogni azione che possa recare pregiudizio all’organizzazione ed al funzionamento della struttura. La Direzione ed il responsabile della programmazione intrattengono con i volontari rapporti di collaborazione al fine di rendere i servizi più aderenti alle esigenze degli Ospiti.

XVIII - DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO

Articolo 49
L’Ente Ospedale di Carità di Villafalletto può avvalersi di varie forme di volontariato.
L’attività si esplica in collaborazione con il personale di servizio e con i volontari, in particolare:
a) in attività di animazione (organizzazione di feste, incontri, giochi comunitari ecc.);
b) in attività di servizio a favore degli Ospiti:
- con presenza "accanto" per compagnia e dialogo;
- nell’accompagnamento e nell’aiuto durante eventuali passeggiate, specialmente nel periodo estivo;
- nello svolgimento di commissioni esterne;
- nella prestazione di piccoli servizi personali o di tipo domestico;

XIX - RELAZIONI ESTERNE- INFORMAZIONE

Articolo 50
L’Ente Ospedale di Carità di Villafalletto, per la sua natura pubblica, è aperto a chiunque voglia frequentarlo nel rispetto di chi vi risiede. La direzione dell’Ente può promuovere incontri con i parenti degli Ospiti, oppure altre forme di consultazione, per sentire eventuali esigenze o consigli per la gestione, in particolare al fine di garantire l’effettivo benessere psicofisico e favorire il più possibile l’autonomia degli Ospiti. Il Consiglio di Amministrazione tiene conto di tutte le critiche, i contributi collaborativi e le eventuali proposte presentate alla direzione dell’Ente oppure direttamente al Presidente, volti a migliorare la vita degli Ospiti. Non vengono prese in considerazione comunicazioni non sottoscritte.

Questo sito utilizza cookies per offrirti un'esperienza di navigazione migliore. Continuando la navigazione nel sito autorizzi l’uso dei cookies. Maggiori informazioni.